Posso stendere i panni che sgocciolano fuori dal balcone?

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Posso stendere i panni che sgocciolano fuori dal balcone?
 
Il diritto di veduta che deriva dal balcone non comprende anche quello di stillicidio: anche se, fuori dalla finestra o dal balcone sono sempre stati presenti i fili metallici per lo scolo dei panni, non si può bagnare il piano di sotto.
 
È legittimo stendere i panni che sgocciolano fuori dal balcone? Di primo acchito saremmo tutti portati a dire no, anche perché è una regola, prima ancora che giuridica, di buona educazione – specie tra condòmini – quella di non bagnare la proprietà altrui. Ma che succede se è stato lo stesso costruttore del palazzo a creare le staffe metalliche collegate dai fili, al di là della finestra o del balcone, dedicate proprio allo scolo dei panni? Potrebbe essere stata questa situazione di fatto, trovata già da tutti i successivi proprietari dell’immobile, una forma di “vincolo”, accettato con la firma del rogito notarile? Oppure, anche in presenza di un palazzo predisposto per poter stendere i panni all’esterno, tale attività deve ritenersi vietata?
 
 
Il regolamento di condominio
La prima cosa da fare è leggere il regolamento di condominio. Infatti, in esso potrebbe essere presente una clausola che vieti lo scolo dei panni pendenti da balconi e finestre. Questo perché potrebbe essere considerato contrario all’estetica dell’edificio stesso. Per poter essere valida tale previsione, è necessario che il regolamento sia stato approvato all’unanimità. Il che può verificarsi in due casi:
•    quando tutti i proprietari, al momento dell’acquisto del rispettivo appartamento, hanno accettato, davanti al notaio, insieme al rogito, anche il regolamento predisposto dal costruttore (è il caso del cosiddetto regolamento contrattuale). In tal modo viene infatti assicurata – sebbene in momenti tra loro distinti – un’approvazione unanime del predetto regolamento;
•    quando tutti i condomini votano il regolamento all’unanimità, in assemblea (cosiddetto regolamento assembleare).
Ma che succede se il regolamento non dice nulla. In tal caso, stendere i panni fuori dalla finestra è lecito; diventa vietato solo se, da tale attività, si procura un danno al vicino sottostante, bagnando il suo balcone. Per comprendere questo ricorreremo al seguente esempio.
 
 
Vietato stendere i panni e bagnare il balcone del piano di sotto
Immaginiamo che una signora, quasi quotidianamente, stenda il proprio bucato sui fili di metallo che sporgono dal suo balcone
e che ha trovato già allestiti al momento in cui ha acquistato la casa dal costruttore. Dunque, questi fili non li ha mai predisposti lei. Come sono presenti sulla sua proprietà, sono anche presenti su tutti gli altri balconi dell’edificio.
Senonché il bucato steso su quei fili, magari poco strizzato, sgocciola direttamente sul terrazzo sottostante, di proprietà di un’altra famiglia.
La famiglia del piano di sotto si lamenta: sostiene che l’acqua, seppur pulita in quanto proveniente da panni appena lavati, le bagna il terrazzo e questo la costringe a spostare piante e divannetti o, al più, a dover puntualmente passare lo straccio.
La famiglia del piano di sopra, dal canto suo, rivendica il proprio diritto a stendere i panni perché – sostiene – i fili sono stati messi dal costruttore e, quindi, nel momento in cui ciascuno ha acquistato l’appartamento, ha anche accettato sia la possibilità di stendere i propri panni, sia di poter essere disturbato dai panni del vicino di sopra. Del resto, sostiene ancora la signora, solo in questo modo i vestiti bagnati possono asciugarsi in quanto, specie nelle giornate di inverno, solo l’aria può fare quello che in casa non avverrebbe mai.
Chi ha ragione tra i due?
 
La Cassazione ha più volte sostenuto [1] che non si possono stendere i panni se l’acqua bagna il balcone del piano di sotto. Questo perché – si legge nelle sentenze – la presenza di due fili sostenuti da staffe metalliche, infissi dal costruttore, nel muro perimetrale, ai lati delle finestre sovrastanti, non è condizione sufficiente a far presumere, a carico del piano sottostante, quella che in gergo legale si chiama “servitù di stillicidio”: un peso, cioè, a carico di un immobile, in favore di un altro, consistente nel dover sopportare l’acqua di scolo proveniente da quest’ultimo.
 
La presenza di un balcone implica solo il diritto di affacciarsi e, quindi, alla veduta e all’aria: attività che possono, magari, togliere la vista al proprietario del piano di sopra. Ma non anche il diritto di sporcare o bagnare il balcone di sotto.
 
Leggendo le parole – certamente più tecniche – usate dalla Suprema Corte, questi concetti vengono espressi nel seguente modo (per le sentenze per esteso leggi nel box sottostante):
 
«La servitù di veduta che abbia comportato la realizzazione di un balcone arretrato nell’affaccio rispetto allo spazio dedicato al ballatoio, non comprende nel suo esercizio diritti di scolo o stillicidio» [1].
 
Dunque, la signora del piano di sopra non può far gocciolare il proprio bucato sul terrazzo del piano di sotto.
 
 
Il reato
In più, se il comportamento è reiterato nel tempo, la signora del piano di sopra rischia di essere denunciata per il reato di  «getto di cose pericolose o atte a imbrattare o molestare». Anche in questo caso, non rileva il fatto che l’acqua non sia sporca. La signora del piano di sotto può denunciare quella del piano di sopra per il solo fatto che, più di una volta, ha dovuto pulire il proprio terrazzo dall’acqua di scolo dei panni altrui.



Andrea Falconi
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